Procedura aperta sopra soglia comunitaria, articolata in un due lotti, per l'affidamento del Servizio infermieristico per le sedi Rai di Torino e Milano.
Servizi infermieristici per la sede Rai di Torino
Le attività di supporto al servizio di medicina ambulatoriale e al servizio di medicina del lavoro dovranno essere svolte dal lunedì al venerdì da 08.30 a 16.30. Ferma restando la necessaria armonizzazione con la propria organizzazione e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l’aggiudicatario del contratto è tenuto a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nel contratto, assorbendo prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell’aggiudicatario uscente, garantendo le stesse tutele del CCNL “leader” di settore sottoscritto dalle associazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale di categoria di cui all’art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81 applicabile per il presente appalto è il “Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) per il Personale delle cooperative del settore sociosanitario, assistenziale educativo e di inserimento 20232025” stipulato tra AGCI IMPRESE SOCIALI, CONFCOOPERATIVE FEDERSOLIARIETA’, LEGACOOP SOCIALI; FP CGIL, FP CISL, FISASCAT CISL, UIL FPL, UILTUCS codice alfanumerico T151, o equivalenti ai sensi dell’art. 3 c. 1 dell’allegato I.01 al Codice. L’importo a base di gara sopra comprende i costi della manodopera, calcolati dalla Stazione Appaltante in misura pari all’85,00% del valore di ciascun lotto sulla base del monte-ore stimato pari a 2.100 ore uomo e del costo orario calcolato sulla base del DD del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 30 del 14/06/2024 (livello D2 con decorrenza gennaio 2026). L’elenco e i dati relativi al personale attualmente impiegato dal contraente uscente per l’esecuzione del contratto sono riportati nell’Allegato F Elenco del personale e contiene il numero degli addetti con indicazione dei lavoratori svantaggiati ai sensi della legge n. 381/91, qualifica, livelli anzianità, sede di lavoro, monte ore, etc. Il concorrente si impegna, a pena di esclusione, in caso di aggiudicazione del contratto, ad assicurare: • una quota pari al 30% per cento delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali di occupazione giovanile (calcolate secondo le modalità di cui alle linee guida approvate con Decreto ministeriale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento delle pari opportunità, del 7 dicembre 2021); • una quota pari al 30% per cento delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali di occupazione femminile (calcolate secondo le modalità di cui alle linee guida approvate con Decreto ministeriale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento delle pari opportunità, del 7 dicembre 2021). Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali. Modifiche del contratto ai sensi dell’art. 120 comma 1 lettera a) del Codice: la stazione appaltante, si riserva di modificare il contratto in corso di esecuzione, nei seguenti casi: - qualora l’importo contrattuale (del contratto “base” o di quello derivante dall’esercizio dell’opzione) non dovesse essere esaurito alla scadenza del termine di durata contrattuale, la durata del contratto potrà essere estesa per il tempo necessario all’utilizzo dell’intero importo contrattuale; - di inserire od escludere dal contratto, in tutto o in parte, insediamenti che siano acquisiti e/o ceduti ovvero siano oggetto di consistenti interventi di ristrutturazione; Modifiche del contratto ai sensi dell’articolo 120, comma 1, lett. a) e comma 9 del Codice: qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell’importo del contratto come sopra specificato, la stazione appaltante può imporre all’appaltatore l’esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l’appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto. Ai sensi dell’art. 120, comma 11, del Codice, per ciascun lotto, la durata del contratto (se del caso come estesa per effetto dell’esercizio dell’opzione e/o ai sensi dell’art. 120, comma 1, lett. a) come sopra previsto), ancora in corso di esecuzione, potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente. In tal caso il contraente sarà tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel Contratto.
Servizi infermieristici per la sede Rai di Milano
Le attività di supporto al servizio di medicina ambulatoriale e al servizio di medicina del lavoro dovranno essere svolte dal lunedì al venerdì da 09.30 a 17.00. Nella sede di Ferma restando la necessaria armonizzazione con la propria organizzazione e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l’aggiudicatario del contratto è tenuto a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nel contratto, assorbendo prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell’aggiudicatario uscente, garantendo le stesse tutele del CCNL “leader” di settore sottoscritto dalle associazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale di categoria di cui all’art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81 applicabile per il presente appalto è il “Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) per il Personale delle cooperative del settore sociosanitario, assistenziale educativo e di inserimento 20232025” stipulato tra AGCI IMPRESE SOCIALI, CONFCOOPERATIVE FEDERSOLIARIETA’, LEGACOOP SOCIALI; FP CGIL, FP CISL, FISASCAT CISL, UIL FPL, UILTUCS codice alfanumerico T151, o equivalenti ai sensi dell’art. 3 c. 1 dell’allegato I.01 al Codice. L’importo a base di gara sopra comprende i costi della manodopera, calcolati dalla Stazione Appaltante in misura pari all’85,00% del valore globale sulla base del monte-ore stimato pari a 2.100 ore uomo e del costo orario calcolato sulla base del DD del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 30 del 14/06/2024 (livello D2 con decorrenza gennaio 2026). L’elenco e i dati relativi al personale attualmente impiegato dal contraente uscente per l’esecuzione del contratto sono riportati nell’Allegato F Elenco del personale e contiene il numero degli addetti con indicazione dei lavoratori svantaggiati ai sensi della legge n. 381/91, qualifica, livelli anzianità, sede di lavoro, monte ore, etc. Il concorrente si impegna, a pena di esclusione, in caso di aggiudicazione del contratto, ad assicurare: • una quota pari al 30% per cento delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali di occupazione giovanile (calcolate secondo le modalità di cui alle linee guida approvate con Decreto ministeriale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento delle pari opportunità, del 7 dicembre 2021); • una quota pari al 30% per cento delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali di occupazione femminile (calcolate secondo le modalità di cui alle linee guida approvate con Decreto ministeriale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento delle pari opportunità, del 7 dicembre 2021). Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali. Modifiche del contratto ai sensi dell’art. 120 comma 1 lettera a) del Codice: la stazione appaltante, si riserva di modificare il contratto in corso di esecuzione, nei seguenti casi: - qualora l’importo contrattuale (del contratto “base” o di quello derivante dall’esercizio dell’opzione) non dovesse essere esaurito alla scadenza del termine di durata contrattuale, la durata del contratto potrà essere estesa per il tempo necessario all’utilizzo dell’intero importo contrattuale; - di inserire od escludere dal contratto, in tutto o in parte, insediamenti che siano acquisiti e/o ceduti ovvero siano oggetto di consistenti interventi di ristrutturazione; Modifiche del contratto ai sensi dell’articolo 120, comma 1, lett. a) e comma 9 del Codice: qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell’importo del contratto come sopra specificato, la stazione appaltante può imporre all’appaltatore l’esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l’appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto. Ai sensi dell’art. 120, comma 11, del Codice, per ciascun lotto, la durata del contratto (se del caso come estesa per effetto dell’esercizio dell’opzione e/o ai sensi dell’art. 120, comma 1, lett. a) come sopra previsto), ancora in corso di esecuzione, potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente. In tal caso il contraente sarà tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel Contratto.